LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Art. 69.
Obbligazioni pendenti.
1. I versamenti relativi all’addizionale regionale di cui all’articolo 68, i cui presupposti di imposizione si siano verificati anteriormente al 1º gennaio 2002, sono comunque dovuti e vanno effettuati, anche successivamente a tale data, alle scadenze previste dalla normativa in materia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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