LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Art. 81 bis
(Modalità di riscossione dei tributi regionali propri)(166)
1. Ove non diversamente disposto e a esclusione dei tributi gestiti in convenzione con l’Agenzia delle entrate, i tributi regionali propri di cui al CAPO I possono essere riscossi mediante domiciliazione bancaria nel rispetto della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recepita con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, nonché dell’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 8 (Codice dell’amministrazione digitale). Il servizio a supporto della domiciliazione bancaria finalizzato alla riscossione delle somme riferite a posizioni tributarie domiciliate è svolto dal Tesoriere regionale nell’ambito dell’affidamento del servizio di Tesoreria.
2. La Giunta regionale stabilisce le modalità attuative del comma 1 anche con riferimento ai singoli tributi e può prevedere, nei limiti della manovrabilità degli stessi, misure incentivanti per la diffusione di forme di riscossione evolute e semplificate.
2 bis. Oltre a quanto previsto ai commi 1 e 2, il versamento delle entrate regionali affidate al concessionario della riscossione coattiva viene effettuato direttamente sul conto corrente della tesoreria regionale oppure sui conti correnti postali della Regione utilizzando la piattaforma di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 82/2005 o le altre modalità previste dallo stesso Codice dell’amministrazione digitale, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2 bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili) convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225.(167)
NOTE:
166. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 8, comma 1 della l.r. 6 agosto 2019, n. 15. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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