Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 16

Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)

(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16

Art. 136
(Norme procedurali per la disciplina dei boschi )
1. La disciplina dei complessi boscati e vegetazionali, nel territorio del parco, è stabilita dalla l.r. 9/1977.
2. Il consorzio del parco, per le competenze ad esso attribuite in materia forestale, può avvalersi, previa convenzione della collaborazione tecnico-consultiva del corpo forestale dello Stato.
3. Nel territorio del parco, gli interventi che comunque comportino un mutamento di destinazione colturale dei boschi ovvero una loro trasformazione d'uso, nonché le opere di sistemazione dei terrazzamenti e dei ciglionamenti dei pendii sono soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 6 della l.r. 9/1977 e dall'articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale).
4. Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico compresi nel parco, qualsiasi attività che comporti un mutamento di destinazione ovvero trasformazione nell'uso dei boschi è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 7 del R.D.Lgs. 3267/1923 e articolo 5 della l.r. 27/2004.
5. L'autorizzazione di cui ai precedenti terzo e quarto commaè rilasciata, ai sensi dell'articolo 1 della l.r. 9/1977, dal presidente del consorzio del parco.
6. Le comunità montane designano un funzionario responsabile degli atti istruttori in materia forestale e stabiliscono le necessarie intese con il corpo forestale dello Stato per la collaborazione tecnico-consultiva di cui al precedente secondo comma.
7. La Giunta regionale emana apposite direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla l.r. 9/1977 e determina, nell'ambito del riparto dei fondi previsti dalla l.r. 86/1983, i contributi agli enti competenti per la copertura delle relative spese.
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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