Legge Regionale 5 dicembre 2008 , n. 31

Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale(1)

(BURL n. 50, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-12-05;31

Art. 157
(Obblighi di chi svolge attività agrituristiche)(526)
1. Chi esercita attività agrituristiche è tenuto, in particolare, a:
a) rispettare quanto indicato nella SCIA;
b) esporre al pubblico la SCIA, nonché le tariffe praticate;
c) comunicare entro dieci giorni l'eventuale sospensione dell'attività, che non può essere superiore a un anno, alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio e presentare relativa SCIA al comune; (527)
d) comunicare entro trenta giorni la cessazione dell'attività alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio e presentare relativa SCIA al comune;
e) comunicare all'ufficio turistico della provincia competente per territorio, attraverso apposita piattaforma telematica, gli arrivi e le presenze degli ospiti alloggiati ai fini delle rilevazioni statistiche previste dal regolamento (CE) n. 2015/759 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009, relativo alle statistiche europee;
f) registrare le generalità delle persone alloggiate nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblica sicurezza;
g) produrre le scritture contabili e ogni altro documento contenente gli elementi funzionali al controllo;
h) diffondere, anche attraverso modalità telematiche, informazioni rispondenti ai servizi offerti e alle attività svolte;
i) esporre in modo ben visibile le informazioni relative alla provenienza dei prodotti utilizzati per la somministrazione di pasti;
j) presentare comunicazione al comune entro l'1 ottobre, e successivamente solo in caso di variazione, dei prezzi massimi, riferiti ai periodi di alta e bassa stagione, che intende praticare a decorrere dall'1 gennaio dell'anno successivo; per le strutture di nuova apertura la comunicazione è effettuata entro la data di avvio dell'attività.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
526. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 18 giugno 2019, n. 11. Torna al richiamo nota
527. La lettera è stata modificata dall'art. 6, comma 1, lett. f) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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