Legge Regionale 30 marzo 2009 , n. 6

Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza(1)

(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 03 Aprile 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-03-30;6

Art. 6
(Struttura organizzativa)
2. Il Garante, per l'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi della collaborazione:
a) di figure professionali specialistiche appartenenti anche ad associazioni del privato sociale e del terzo settore, nonché di ricercatori ed istituti universitari, mediante la stipulazione di apposite convenzioni;
b) del Difensore regionale, come previsto all'articolo 4, comma 2;(9)
c) degli osservatori regionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m);
d) degli assessorati regionali, provinciali e comunali competenti, delle ASL e delle AO, d'intesa con i comuni e con le province;
e) della polizia locale.
NOTE:
8. Il comma è stato abrogato dall'articolo 7, comma 1, lettera e) della l.r. 8 agosto 2022, n. 18. Vedi comunicato Consiglio regionale 26 marzo 2024 n. 10 (Riorganizzazione degli organi di garanzia regionale), pubblicato sul BURL serie ordinaria n. 14 del 3 aprile 2024, nonchè l'articolo 8, comma 4, della l.r. 8 agosto 2022, n. 18. Torna al richiamo nota
9. La lettera è stata modificata dall'art. 20, comma 2, lett. a) della l.r. 6 dicembre 2010, n. 18. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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