Legge Regionale 14 luglio 2009 , n. 11

Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti(1)

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 15 Luglio 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-07-14;11

Art. 103
(Protezione della fascia costiera)
(Art. 12, l.r. 20/94)(6)
1. Nella fascia costiera, sino a una distanza di trecento metri dalla riva, la navigazione è consentita soltanto ai natanti a vela, a remi, a pedale ed alle tavole a vela.
2. La fascia di protezione di cui al comma 1è ridotta a centocinquanta metri nei tratti costieri dei golfi di Salò e della Romantica compresi tra la foce del torrente Barbarano e la Rocca di Manerba, intorno all'isola di Garda, nonché della estremità del promontorio di Sirmione-Punta Grotte.
3. Alle unità a motore è consentito, a una velocità non superiore a tre nodi, l'attraversamento della fascia di cui al comma 1 per l'approdo e la partenza purché la manovra sia effettuata perpendicolarmente alla costa.
NOTE:
1. La legge è stata abrogata dall'art. 64, comma 1 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6 fatte salve le disposizioni di cui all'art. 64, commi da 2 a 7 della medesima l.r. 4 aprile 2012, n. 6. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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