Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33

Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità

(BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-12-30;33

Art. 66 duodecies
(Disposizioni finali)(327)
1. Per quanto concerne i termini procedurali a fronte di un’istanza di rilascio o di modifica dell’autorizzazione, gli oneri istruttori, le spese di funzionamento della commissione RAAL e l’adozione di eventuali linee guida si osservano le disposizioni di cui agli articoli 66 sexies, 66 septies e 66 octies, comma 2.
2. Per quanto non disciplinato dal presente capo continuano a osservarsi le pertinenti disposizioni del Titolo IV, Capo II, del d.lgs. 101/2020.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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