Legge Regionale 1 febbraio 2012 , n. 1

Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria

(BURL n. 5, suppl. del 03 Febbraio 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-02-01;1

Art. 25
(Attività di vigilanza e controllo in ambito regionale)
1. La Regione, al fine di ridurre gli oneri burocratici a carico di cittadini e imprese, promuove:
a) l'adozione di piani per l'effettuazione sistematica, coordinata e periodica delle attività di controllo di natura amministrativa nei confronti dei soggetti destinatari di provvedimenti emanati dalla pubblica amministrazione;
b) la razionalizzazione dell'utilizzo di risorse finanziarie, umane e strumentali nello svolgimento delle funzioni di controllo, ottimizzando le procedure di verifica e accesso anche in considerazione dei fattori di rischio delle attività soggette a vigilanza e degli esiti di accertamenti già effettuati, con modalità dirette ad assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e garantendo la proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi;
c) l'applicazione univoca delle norme sanzionatorie da parte di tutti i soggetti con funzioni di vigilanza, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni di rappresentanza delle imprese, delle professioni e degli ordini professionali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi