Legge Regionale 6 novembre 2015 , n. 34

Legge di riconoscimento, tutela e promozione del diritto al cibo

(BURL n. 46, suppl. del 10 Novembre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-11-06;34

Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per diritto al cibo, come introdotto dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e definito dal Comitato sui Diritti Economici, Sociali e Culturali delle Nazioni Unite e dalle Linee Guida della FAO del 2004, l'obbligo di ogni Stato e amministrazione pubblica di rispettare, proteggere e realizzare il diritto di ogni essere umano residente nel suo territorio ad un cibo adeguato, sostenibile e accessibile.
2. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) spreco alimentare, il determinarsi di pratiche dettate da leggi e normative, regolamenti, abitudini, logiche produttive, commerciali o organizzative, che generino eccedenze alimentari ancora utilizzabili per il consumo umano, per l'alimentazione animale o destinabili ad usi alternativi quali la produzione di beni o energia ma che diventano rifiuti alimentari;
b) eccedenze alimentari, gli alimenti, di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, prodotti a qualsiasi stadio della filiera agroalimentare che non siano stati raccolti, venduti, acquistati, somministrati e le derrate alimentari di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), destinate in via prioritaria all'utilizzo umano;
c) alimenti, l'insieme degli alimenti di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 che non sono esclusi dal circuito commerciale.
3. Ai fini della presente legge il riferimento all'agricoltura va inteso come comprendente l'insieme delle attività agricole, zootecniche, silvicole e ittiche.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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