Legge Regionale
20 luglio 2016
, n. 17
Disciplina per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi nei processi decisionali pubblici presso il Consiglio regionale
(BURL n. 29, suppl. del 22 Luglio 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-07-20;17
Art. 3
(Elenco dei rappresentanti di interessi)
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), che intendono svolgere l'attività di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici, si accreditano presso il Consiglio regionale che provvede all'inserimento in un apposito elenco.
2. Ai fini dell'accreditamento, i rappresentanti di interessi devono fornire le seguenti informazioni, tramite una dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):
b) se l'attività di rappresentanza d'interessi è svolta da un soggetto giuridico diverso da una persona fisica, la denominazione e la sede, nonché i dati anagrafici delle persone che in maniera stabile e costante svolgono per loro conto tale attività;
3. Agli adempimenti previsti dai commi 1 e 2 possono provvedere direttamente i portatori di interessi per i propri dipendenti e collaboratori in via esclusiva preposti ai rapporti con i decisori pubblici.
4. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale con apposito provvedimento da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge disciplina le modalità di gestione dell'elenco.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia