Legge Regionale 20 luglio 2016 , n. 17

Disciplina per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi nei processi decisionali pubblici presso il Consiglio regionale

(BURL n. 29, suppl. del 22 Luglio 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-07-20;17

Art. 5
(Requisiti per l'accreditamento)
1. Ai fini dell'accreditamento il rappresentante di interessi:
a) deve aver compiuto il diciottesimo anno di età e deve godere dei diritti civili;
b) non deve aver riportato condanne passate in giudicato a pena detentiva superiore a dodici mesi per un delitto doloso per uno dei seguenti reati previsti dal Libro secondo del Codice penale (regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398) contro: la pubblica amministrazione (Titolo II), la fede pubblica (Titolo VII) e il patrimonio (Titolo XIII) e non deve essere mai stato interdetto, anche temporaneamente, dai pubblici uffici salvo che il reato sia stato dichiarato estinto o sia intervenuta riabilitazione;
c) non deve essere stato sottoposto a misure di prevenzione personali ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), salvo che sia stato riabilitato.
2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti per tutto il periodo in cui il rappresentante di interessi è accreditato presso il Consiglio regionale. Per i soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche tali requisiti devono essere posseduti dalle persone fisiche indicate all'articolo 3, comma 2, lettera b).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi