Legge Regionale
17 novembre 2016
, n. 28
Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio
(BURL n. 46, suppl. del 17 Novembre 2016 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-11-17;28
Art. 5
(Partecipazione dei PLIS al percorso di riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela)
1. I gestori dei PLIS partecipano al percorso di riorganizzazione di cui all'articolo 3 presentando alla Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una richiesta di prosecuzione in autonomia, motivando, mediante idonea documentazione, la sussistenza di capacità realizzative di interventi e di iniziative di tutela e valorizzazione attivate sul territorio negli ultimi cinque anni, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 34, comma 6, della l.r. 86/1983.
2. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconosce l'autonomia gestionale dei PLIS dimostrata ai sensi del comma 1 e ne informa, per competenza, Province e Città Metropolitana. Il riconoscimento di cui al precedente periodo è aggiornato dalla Regione almeno ogni cinque anni. L'aggiornamento è effettuato secondo la procedura di cui al presente comma.(10)
3. In alternativa, il PLIS può partecipare a processi di aggregazione, oppure, entro il 31 luglio 2019, può affidare all'ente gestore del parco di riferimento, tramite apposita convenzione, l'esercizio di tutte o parte delle funzioni operative, gestionali e amministrative del PLIS, mantenendo il regime originario di tutela e previa deliberazione dei consigli comunali interessati.(11)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia