Legge Regionale 8 agosto 2022 , n. 18

Riorganizzazione degli organi di garanzia regionali: Difensore regionale, Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità

(BURL n. 32, suppl. del 12 Agosto 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-08-08;18

Art. 5
(Disciplina del Garante per la tutela dei minori e delle fragilità)
1. Il Garante per la tutela dei minori e delle fragilitàè disciplinato dalla presente legge e dalla l.r. 6/2009, dalla l.r. 22/2018 e dalla l.r. 10/2021, come modificate dalla presente legge.
2. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei componenti nelle prime tre votazioni; dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.
3. Il Garante dura in carica per la durata della legislatura in cui è eletto e può essere rieletto una sola volta. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, il Garante cessa dalle funzioni.
4. Può essere eletto Garante chi sia in possesso del titolo di laurea magistrale ovvero di diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento, con qualificata esperienza professionale, almeno quinquennale, nel campo delle fragilità come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b).
5. Al Garante si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legislazione regionale per i consiglieri regionali. Non sono inoltre eleggibili alla carica di Garante:
a) i consiglieri e assessori regionali, provinciali e comunali;
b) i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni.
6. Qualora, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di incompatibilità di cui al comma 5, il Presidente del Consiglio regionale invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni; se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale per poter procedere a una nuova elezione.
7. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta con la maggioranza prevista per l'elezione e con le stesse modalità, può revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge, per accertata inefficienza o per condotte incompatibili con la dignità della carica.
8. Qualora il mandato del Garante venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla sua scadenza naturale, il Consiglio regionale procede alla nuova elezione entro due mesi dalla cessazione stessa, mediante nuova procedura. Il Garante eletto ai sensi del presente comma resta in carica fino al termine di cui al comma 3.
9. I poteri del Garante sono prorogati fino all'entrata in carica del successore. In caso di decadenza, revoca, dimissioni, impedimento permanente o morte del Garante in carica, nonché in ogni altro caso di cessazione dall'incarico diverso dalla scadenza naturale, nelle more delle procedure per l'elezione del nuovo Garante, le funzioni del Garante per la tutela dei minori e delle fragilità sono esercitate dal Difensore regionale; in tali casi, al Garante spetta, per il periodo considerato, il solo trattamento economico previsto dal comma 11.
10. Negli ultimi tre mesi di incarico, il Garante non può organizzare o patrocinare eventi e svolge esclusivamente le attività istituzionali ordinarie e indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.
11. Al Garante spetta il trattamento economico stabilito dalla legislazione regionale vigente per i consiglieri regionali della Lombardia nella seguente misura:
a) il 70 per cento dell'indennità di carica;
b) il 40 per cento di quanto previsto a titolo di rimborso forfettario delle spese per l'esercizio del mandato.
12. Il rimborso spese di cui al comma 11, lettera b) è omnicomprensivo, salvo quanto previsto dal comma 13.
13. Al Garante che si reca in missione fuori dal territorio regionale, previa autorizzazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per le missioni all'estero, spetta altresì il rimborso delle spese di missione sostenute e documentate nei limiti previsti con deliberazione dell'Ufficio di presidenza.
14. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, su proposta del Segretario generale del Consiglio regionale, istituisce, nell'ambito e compatibilmente con l'organizzazione consiliare, la struttura di supporto e ne stabilisce l'entità. La struttura di supporto è posta alle dipendenze funzionali del Garante, senza vincoli gerarchici nei confronti dello stesso.
15. I richiami al Garante per l'infanzia e l'adolescenza, al Garante per la tutela delle vittime di reato e al Garante per la tutela delle persone con disabilità contenuti nelle ll.rr. 6/2009, 22/2018 e 10/2021, nonché in altre leggi regionali, si intendono riferiti al Garante per la tutela dei minori e delle fragilità.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi