Legge Regionale 8 agosto 2022 , n. 18

Riorganizzazione degli organi di garanzia regionali: Difensore regionale, Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità

(BURL n. 32, suppl. del 12 Agosto 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-08-08;18

Art. 6
(Modifiche alla l.r. 18/2010)
1. Alla legge regionale 6 dicembre 2010, n. 18 (Disciplina del Difensore regionale)(1) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 2 è soppresso;
b) al comma 1 dell'articolo 3, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
"c bis) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto la stessa carica in Lombardia o in altra regione.";
c) il comma 2 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"2. Almeno due mesi prima della scadenza del mandato del Difensore, il Consiglio regionale è convocato per procedere all'elezione del successore.";
d) al comma 3 dell'articolo 4 le parole "dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di cui alla legge regionale 30 marzo 2009, n. 6 (Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza)" sono sostituite dalle seguenti: "dal Garante per la tutela dei minori e delle fragilità';
e) dopo il comma 3 bis dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:
"3 ter. Fermo quanto disposto dal comma 3 bis, qualora il mandato del Difensore venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla sua scadenza naturale, il Consiglio regionale procede alla nuova elezione entro tre mesi dalla cessazione stessa, mediante nuova procedura.";
f) al comma 1 dell'articolo 5 le parole "per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni o in caso di impedimento permanente" sono sostituite dalle seguenti: "per gravi o ripetute violazioni di legge, per accertata inefficienza o per condotte incompatibili con la dignità della carica";
g) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 le parole "100 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "70 per cento";
h) al comma 3 dell'articolo 6 dopo le parole "del Consiglio regionale" sono inserite le seguenti: "per le missioni all'estero";
i) al comma 1 dell'articolo 7 sono aggiunte, in fine, le parole "compatibilmente con i vincoli a cui è soggetta l'Amministrazione. Il Difensore può dotarsi di un proprio marchio, approvato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.";
j) il comma 2 dell'articolo 7è sostituito dal seguente:
"2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, su proposta del Segretario generale del Consiglio regionale, istituisce, nell'ambito e compatibilmente con l'organizzazione consiliare, la struttura di supporto e ne stabilisce l'entità. La struttura di supporto è posta alle dipendenze funzionali del Difensore, senza vincoli gerarchici nei confronti dello stesso.";
k) all'articolo 8, comma 2 alinea, le parole "delle persone con disabilità," e le parole "nonché la funzione di Garante per il diritto alla salute," sono soppresse;
l) la lettera b bis) del comma 2 dell'articolo 8 è soppressa;
m) la lettera c bis) del comma 2 dell'articolo 8 è soppressa;
n) al comma 3 bis dell'articolo 8 le parole "il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato" sono sostituite dalle seguenti: "il Garante per la tutela dei minori e delle fragilità";
o) il comma 4 bis dell'articolo 8 è abrogato;
p) al comma 2 dell'articolo 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o da apposita convenzione.".
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 6 dicembre 2010, n. 18 , per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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