Regolamento Regionale 22 marzo 2016 , n. 5

Disciplina dell'attività di estetista in attuazione dell'art. 21 bis della l.r. 73/89

(BURL n. 12, suppl. del 25 Marzo 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2016-03-22;5

Art. 7
(Luogo di svolgimento dell'attività)
1. L'attività di estetista è svolta in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie e sanitarie.
2. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di estetista in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico.
3. A coloro che esercitano l'attività di estetista è consentito effettuare prestazioni, di natura esclusivamente occasionale, al domicilio del cliente nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dall'allegato 1, in quanto compatibili.
4. E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di estetista nei luoghi di assistenza e cura, di riabilitazione, o simili, sulla base di apposite convenzioni con i relativi enti gestori, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari previsti dall'allegato 1, in quanto compatibili.
5. L'esercente l'attività di estetista, può consentire l'utilizzo dei propri spazi ad estetisti ed acconciatori, in possesso dei prescritti titoli abilitativi, anche mediante il contratto di affitto di cabina o di poltrona.
6. L'attività congiunta esercitata tra distinte imprese o all'interno della stessa impresa è soggetta alla presentazione della relativa Comunicazione Unica Regionale di cui al precedente art. 6 comma 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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