LEGGE REGIONALE 30 novembre 1981 , N. 66

Norme per la promozione dell’educazione sanitaria motoria e sportiva e per la tutela sanitaria delle attività sportive

(BURL n. 48, 1° suppl. ord. del 02 Dicembre 1981 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1981-11-30;66

Art. 5.
Prestazioni di primo livello.(1)
1. Le prestazioni di primo livello sono gratuite e sono costituite da:
a) interventi di educazione sanitaria motoria e sportiva correlati con l’educazione alimentare ed ecologica;
b) accertamenti e certificazioni di idoneità generica alle attività fisico-sportive svolte nell’ambito scolastico a favore dei soggetti di cui al precedente art. 3, secondo comma, lettera b);
c) accertamenti e certificazioni di idoneità generica per i soggetti di cui al precedente art. 3, secondo comma, lettera c), per coloro che praticano attività sportive agonistiche per le quali, a norma della legislazione vigente, non sia richiesta attestazione di idoneità specifica, ed infine per i tecnici sportivi e ufficiali di gara, ove richiesto dai regolamenti sanitari delle federazioni sportive nazionali;
d) vaccinazioni antitetaniche per lo svolgimento di attività sportive previste dalla legge 5 marzo 1963, n. 292 e successive modificazioni.
2. Le prestazioni di cui al presente articolo sono erogate dalle U.S.S.L. a norma degli articoli 7 e 8 della legge regionale 11 aprile 1980, n. 39 .
3. Le certificazioni previste dalle lettere b) e c) del precedente comma sono rilasciate dai medici generici pediatri a ciò preposti, dipendenti o convenzionati con le U.S.S.L., nonché dai medici addetti alla medicina scolastica, e sono redatte in conformità ad uno schema-tipo approvato dal direttore generale competente.(3)
4. Ai fini del rilascio delle certificazioni, in caso di dubbio sull’idoneità del soggetto, spetta al medico di cui al comma precedente stabilire e richiedere i necessari accertamenti da parte dei servizi o delle unità operative o dei presidi multizonali di cui ai successivi art. 6 e 7.
5. Il rilascio delle certificazioni, redatte in conformità ad uno schema-tipo approvato dal direttore generale competente, spetta comunque ai medici di cui al precedente terzo comma.(3)
NOTE:
3. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1 della l.r. 27 gennaio 1998, n. 1 (tabella D). Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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