LEGGE REGIONALE 16 settembre 1988 , N. 48

Norme per la salvaguardia dei diritti dell’utente del servizio sanitario nazionale e istituzione dell’ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari e socio-assistenziali (1)

(BURL n. 38, 1º suppl. ord. del 21 Settembre 1988 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1988-09-16;48

Art. 3.
Strumenti di partecipazione alla vita dei presidi e strutture del SSN o con esso convenzionati.
1. Oltre agli strumenti di partecipazione sociale a livello distrettuale, gli ERSZ e gli organi di gestione delle strutture e dei presidi convenzionati possono istituire, al fine del rispetto dei principi di cui alla presente Legge, comitati di partecipazione degli utenti, dei loro familiari e degli operatori sanitari, alla vita dei presidi e delle strutture del SSN o con esso convenzionati.
2. Gli ERSZ determinano, con regolamento approvato dalla assemblea, la composizione dei comitati di partecipazione, le modalità di funzionamento e di convocazione, anche su istanza degli utenti o degli operatori o delle associazioni locali di tutela dei diritti degli utenti del SSN
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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