LEGGE REGIONALE 16 settembre 1988 , N. 48

Norme per la salvaguardia dei diritti dell’utente del servizio sanitario nazionale e istituzione dell’ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari e socio-assistenziali (1)

(BURL n. 38, 1º suppl. ord. del 21 Settembre 1988 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1988-09-16;48

Art. 8.
Opuscolo informativo.
1. Per garantire agli utenti del SSN il diritto alle informazioni sulle condizioni e modalità di erogazione delle prestazioni, nonché sulle disposizioni assunte dagli enti competenti per l’attuazione della presente Legge, al momento del ricovero in un presidio ospedaliero deve essere consegnato, a cura dell’ufficio accettazione, a ciascun degente o suo accompagnatore, un opuscolo contenente tutte le indicazioni utili.
2. In ogni caso l’opuscolo deve contenere le informazioni su:
a) i servizi sanitari esistenti, la loro organizzazione, i responsabili delle diverse unità operative, con particolare riguardo a quanto previsto dal successivo art. 9, le modalità di erogazione delle prestazioni e di accesso alle stesse;
b) le norme di carattere igienico e organizzativo che devono essere osservate per il miglior svolgimento delle attività di diagnosi, cura e riabilitazione durante il ricovero;
c) gli orari di visita e le disposizioni riguardanti i visitatori;
d) gli altri servizi di assistenza e di ausilio a disposizione dei ricoverati e loro familiari, la loro organizzazione e le relative modalità di accesso.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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