LEGGE REGIONALE 16 settembre 1988 , N. 48

Norme per la salvaguardia dei diritti dell’utente del servizio sanitario nazionale e istituzione dell’ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari e socio-assistenziali (1)

(BURL n. 38, 1º suppl. ord. del 21 Settembre 1988 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1988-09-16;48

Art. 10.
Informazioni sullo stato di salute.
1. Le informazioni sullo stato di salute dell’ammalato devono essere fornite dai medici solo all’ammalato o a suo familiare, o in mancanza alle persone designate dal paziente stesso, nel rispetto dei principi della deontologia professionale ed in modo comprensibile, tenuto conto del livello culturale dei destinatari delle informazioni.
2. Presso i reparti di ogni presidio ospedaliero dovrà essere organizzato, con modalità da individuarsi, un servizio atto ad assicurare in forma specifica e in orari facilmente accessibili le informazioni di cui al comma precedente.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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