LEGGE REGIONALE 16 settembre 1988 , N. 48

Norme per la salvaguardia dei diritti dell’utente del servizio sanitario nazionale e istituzione dell’ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari e socio-assistenziali (1)

(BURL n. 38, 1º suppl. ord. del 21 Settembre 1988 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1988-09-16;48

Art. 18.
Informazioni e condizioni di degenza per ammalati gravi.
1. I familiari devono essere informati tempestivamente con ogni mezzo possibile sull’aggravamento delle condizioni del malato.
2. Quando le condizioni dell’ammalato si sono aggravate ed egli è in pericolo di morte, è trasferito al proprio domicilio se egli stesso e la sua famiglia ne esprimono il desiderio.
3. L’organizzazione dei reparti di ricovero nelle strutture ospedaliere deve essere predisposta in modo da garantire, nei casi di grave patologia o di pericolo di morte, il necessario isolamento dagli altri ricoverati e la presenza dei familiari.
4. I familiari possono essere autorizzati a trattenersi anche al di fuori degli orari di visita.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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