LEGGE REGIONALE 16 settembre 1988 , N. 48

Norme per la salvaguardia dei diritti dell’utente del servizio sanitario nazionale e istituzione dell’ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari e socio-assistenziali (1)

(BURL n. 38, 1º suppl. ord. del 21 Settembre 1988 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1988-09-16;48

Art. 24.
Disposizioni finanziarie.
1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente Legge si provvede con la quota del fondo sanitario nazionale – quota corrente assegnato alla regione e col fondo socio-assistenziale di cui alla L.R. 7 gennaio 1986, n. 1– limitatamente alla quota derivante dalle assegnazioni statali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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