LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1989 , N. 73

Disciplina istituzionale dell’artigianato lombardo

(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 20 Dicembre 1989 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-12-16;73

Art. 4.
Natura costitutiva delle annotazioni.(4)
1. L’annotazione della qualifica delle imprese artigiane nel registro delle imprese ha carattere costitutivo ed è condizione essenziale per la concessione delle agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane e loro consorzi.
2. Nessuna impresa può adottare nella propria insegna, ditta o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all’artigianato, se non sia annotata nel registro delle imprese con la qualifica di “impresa artigiana”.
3. Nessun prodotto o servizio può essere denominato, venduto, prestato o pubblicizzato come artigianato, se non proviene da imprese annotate nel registro delle imprese come imprese artigiane.
4. L’inosservanza delle disposizioni del presente articolo comporta l’applicazione delle sanzioni previste nella presente legge.
NOTE:
4. L'articolo è stato sostituito dall'art. 55, comma 4 della l.r. 18 aprile 2012, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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