LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1989 , N. 73

Disciplina istituzionale dell’artigianato lombardo

(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 20 Dicembre 1989 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-12-16;73

Art. 11.
Sanzioni.(10)
1. In relazione all’annotazione nel registro delle imprese con la qualifica di impresa artigiana sono previste le seguenti sanzioni amministrative:
a) in caso di uso non consentito da parte di imprese, società, consorzi, società consortili anche in forma di cooperativa, associazioni temporanee, di qualsiasi riferimento all'artigianato nella ditta, nella ragione sociale, nella denominazione, nell'insegna, nel marchio e nella definizione, commercializzazione si applica, per ogni singolo episodio o prodotto messo in commercio, la sanzione amministrativa da un minimo di 250,00 euro a un massimo di 2.500,00 euro;
b) in caso di esercizio dell’attività artigiana senza l’annotazione della qualifica nel registro delle imprese si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 250,00 euro a un massimo di 2.500,00 euro;
c) in caso di presentazione, ai fini dell’annotazione, modificazione o cancellazione, di dichiarazioni non veritiere, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di 500,00 euro a un massimo di 2.500,00 euro, fatte salve le responsabilità penali previste dalla legge.
NOTE:
10. L'articolo è stato sostituito dall'art. 55, comma 8 della l.r. 18 aprile 2012, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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