LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1989 , N. 73

Disciplina istituzionale dell’artigianato lombardo

(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 20 Dicembre 1989 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1989-12-16;73

Art. 12.
Controlli, applicazione e riscossione delle sanzioni.(11)
1. Le funzioni amministrative riguardanti le verifiche relative alla annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane nel registro delle imprese sono delegate ai comuni. Le Camere di commercio possono disporre accertamenti e controlli avvalendosi dell’attività istruttoria dei comuni.
2. L’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 11 sono delegate ai comuni nel cui territorio sono state accertate le trasgressioni, ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria) e con le procedure ivi stabilite.
3. Le somme riscosse a seguito dell’applicazione delle sanzioni rimangono nelle disponibilità di bilancio del comune esercitante la delega di cui al comma 1, anche a copertura di ogni spesa sostenuta per la riscossione.
4. I comuni trasmettono a Regione Lombardia e alla Camera di commercio competente per territorio entro il 31 gennaio di ogni anno una rendicontazione delle infrazioni rilevate, di quelle definite e di quelle ancora pendenti.
5. In relazione alle verifiche di cui al comma 1, al fine di garantire l’uniformità delle attività svolte sul territorio regionale, si provvederà all’adozione di un accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e ANCI Lombardia avente ad oggetto specifiche linee guida operative.
NOTE:
11. L'articolo è stato sostituito dall'art. 55, comma 9 della l.r. 18 aprile 2012, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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