LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993 , N. 26

Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività  venatoria(1)

(BURL n. 33, 1° suppl. ord. del 19 Agosto 1993 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1993-08-16;26

Art. 6.
Cattura a fini scientifici e soccorso alla fauna in difficoltà.
1. Il dirigente competente, sentito l’istituto nazionale per la fauna selvatica, può autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ed effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l’utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.(16)
2. L’attività di cattura contemporanea per l’inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata dall’istituto nazionale per la fauna selvatica d'intesa con l’osservatorio regionale di cui all’art. 9: tale attivitàè svolta secondo lo schema nazionale di inanellamento previsto dall’unione europea per l’inanellamento (EURING).
3. L’attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dal dirigente competente su parere dell’istituto nazionale per la fauna selvatica e subordinata alla partecipazione e specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso istituto, ed al superamento del relativo esame finale.(17)
4. E' fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all’istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto istituto.
5. La Giunta regionale disciplina il soccorso, la detenzione temporanea e la successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà e individua, dandone adeguata pubblicità, i centri di recupero abilitati a ricevere tale fauna, gestiti da enti locali, enti scientifici o da associazioni protezionistiche, agricole o venatorie riconosciute. La Giunta regionale definisce altresì criteri e modalità per la concessione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, di contributi finanziari ai soggetti gestori dei centri di recupero di cui al primo periodo, al fine di garantire il regolare svolgimento delle loro attività di interesse pubblico.(18)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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