LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993 , N. 26

Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività  venatoria(1)

(BURL n. 33, 1° suppl. ord. del 19 Agosto 1993 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1993-08-16;26

Art. 18.
Zone di ripopolamento e cattura.
1. Le zone di ripopolamento e cattura di cui all’art. 14, commi 1 e 3, lettera b), sono istituite dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio e sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per l’immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all’ambientamento, fino alla ricostituzione ed alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale del territorio.(57)(19)
2. Le zone di cui al comma 1 sono istituite in territori non destinati a coltivazioni specializzate o suscettibili di particolare danneggiamento per la rilevante concentrazione della selvaggina stessa ed hanno la durata di cinque anni, salvo rinnovo; qualora non sussistano, per motivazioni oggettive, le condizioni idonee al conseguimento delle specifiche finalità, possono essere revocate o modificate o trasferite con delibera della Giunta regionale, ferme restando le percentuali minime e massime di cui all'articolo 13 comma 3.(58)
3. Nell’atto di costituzione sono stabiliti anche i criteri di prevenzione dei danni e le modalità del loro indennizzo, alle produzioni agricole nonché gli incentivi per l’incremento e la riproduzione della fauna selvatica, il miglioramento ambientale e il controllo della specie la cui elevata densità sia causa di eccessiva predazione su altre specie.(59)
4. La gestione delle zone di ripopolamento e cattura è svolta dalla Regione e dalla provincia di Sondrio per il relativo territorio e può essere affidata ai comitati di gestione di cui all’art. 30.(60)(19)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
57. Il comma è stato modificato dall’art. 3, comma 2, lett. p) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
60. Il comma è stato modificato dall’art. 3, comma 2, lett. q) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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