LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993 , N. 26

Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività  venatoria(1)

(BURL n. 33, 1° suppl. ord. del 19 Agosto 1993 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1993-08-16;26

Art. 26.(110)
Detenzione ed uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento.(19)
1. Ferma restando l’acquisizione del parere di competenza dell’ISPRA di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 157/1992, sono consentiti l’allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro utilizzo in funzione di richiami per l’esercizio dell’attività venatoria, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.(111)
2. Gli uccelli devono essere muniti di contrassegni inamovibili numerati, consistenti in anelli inamovibili numerati in materiale idoneo, incluso il contrassegno in materiale plastico dotato di linguetta di metallo (fermo), certificati da un laboratorio di prova accreditato ai sensi della normativa statale vigente, sentito l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) in ordine ai criteri dimensionali e di numerazione alfanumerica, da apporsi al tarso nei primi giorni di vita rilasciati dalla Regione e dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio, anche avvalendosi di enti o istituti ornitologici riconosciuti e di associazioni riconosciute dalla Regione Lombardia, dalle altre Regioni o dalle Province autonome, oppure a livello nazionale o internazionale. A decorrere dalla stagione venatoria 2023/2024 l’anello inamovibile numerato in materiale idoneo, incluso il contrassegno in materiale plastico dotato di linguetta di metallo (fermo) di cui al primo periodo rilasciato dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio, è il solo ad avere valore legale per la legittima detenzione e utilizzazione venatoria dei richiami vivi. Fino al rilascio del nuovo contrassegno di cui al presente comma, per la legittima detenzione e l’utilizzo venatorio dei richiami fa fede il contrassegno inamovibile già apposto al tarso degli uccelli. A seguito del rilascio del nuovo contrassegno di cui al presente comma, lo stesso è apposto, sostituendo il precedente contrassegno, a tutti i richiami vivi posseduti, compresi gli esemplari adulti. Al fine di garantire il rispetto del benessere animale, non si procede alla sostituzione dei contrassegni in duralluminio e acciaio e non sono soggetti a sostituzione i contrassegni di cui al primo periodo conformi alle caratteristiche dei contrassegni di cui al presente comma. In riferimento a tutte le caratteristiche dimensionali del contrassegno inamovibile è riconosciuta una tolleranza non superiore a ± 10% dei valori indicati nel provvedimento di cui al comma 3 purché, in ogni caso, la dimensione dell’anello non sia tale da permettere la rimozione dello stesso. La medesima tolleranza è riconosciuta anche nell’ipotesi di usura dei contrassegni; le eventuali variazioni cromatiche non inficiano la legittimità degli stessi, purché, in ogni caso, l’usura dell’anello non sia tale da permettere la rimozione dello stesso e la sua variazione cromatica non sia tale da comprometterne il riconoscimento o la lettura del codice identificativo ivi impresso.(112)
3. Le ulteriori caratteristiche tecniche dei contrassegni e le modalità della loro apposizione sono determinate con provvedimento della Giunta regionale. La Giunta stabilisce, altresì, le modalità di consegna dei contrassegni inamovibili ai detentori e agli allevatori di richiami che ne fanno richiesta, anche tramite il coinvolgimento delle associazioni venatorie riconosciute, delle associazioni ornitologiche riconosciute, degli enti o degli istituti ornitologici riconosciuti, e gli incombenti documentali relativi. (113)
4. I contrassegni inamovibili possono essere sostituiti per ragioni di benessere animale a causa di lesioni insorte e per finalità terapeutiche comprovate da un medico veterinario, per intervenuto deterioramento accertato da personale addetto alla vigilanza venatoria o dalle associazioni ornitologiche riconosciute, o dagli enti o dagli istituti ornitologici riconosciuti, o per esigenze di uniformazione dei contrassegni di individuazione dei richiami disposte dalle autorità, su richiesta motivata e documentata del detentore, corredata di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, nell’osservanza delle modalità previste nel provvedimento regionale di cui al comma 3, osservando le modalità di controllo previste nel comma 3.(114)
5. Ferme restando le esenzioni di cui al comma 2, fino al rilascio del nuovo contrassegno rilasciato dalla Regione Lombardia, qualora l’allevatore sia iscritto alla Federazione Ornicoltori Italiani (FOI) oppure alla Associazione Manifestazioni Ornitologiche Venatorie (AMOV) o ad altre associazioni riconosciute dalla Regione Lombardia, dalle altre Regioni o dalle Province autonome, oppure a livello nazionale o internazionale, il contrassegno inamovibile numerato di cui al comma 2 corrisponde a quello previsto dalle federazioni o associazioni e il numero progressivo del soggetto allevato si identifica con quello assegnato dalle federazioni o associazioni stesse. (115)
6. La detenzione e l’uso dei richiami di allevamento di cui al comma 1 per l’esercizio dell’attività venatoria sono consentiti senza limitazioni di numero. Fermo restando l’obbligo di utilizzare l’anello conforme a quanto previsto dall’articolo 5, comma 7, della legge 157/1992, è consentito l’uso, ai fini dell’esercizio venatorio, del piccione forma domestica, del germano reale forma domestica e degli uccelli appartenenti alle specie cacciabili a fenotipo mutato per i quali non è richiesto alcun tipo di contrassegno inamovibile regionale. (116)
7. Con provvedimento regionale è, altresì, disciplinato il possesso di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all’articolo 7, comma 5, della presente legge, consentendo ad ogni cacciatore che eserciti l’attività venatoria ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lettera b), l’utilizzazione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Ai cacciatori che esercitano l’attività venatoria da appostamento temporaneo è consentito l’utilizzo di richiami vivi di cattura nel numero massimo di dieci unità. Tali limitazioni numeriche non riguardano la stabulazione dei richiami appartenenti a più cacciatori contemporaneamente. Per le specie di uccelli da richiamo la stabulazione, il trasporto e l’uso possono effettuarsi nella stessa gabbia tutto l’anno. Gli anelli inamovibili numerati in materiale plastico dotati di linguetta di metallo (fermo) che legittimano il possesso e l’utilizzo dei richiami di cattura sono forniti dalla Regione e dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio. Le caratteristiche dei contrassegni inamovibili sono definite con apposito provvedimento regionale.
8. È vietato l’uso di richiami vivi che non siano identificabili mediante contrassegno inamovibile numerato secondo quanto disposto nei precedenti commi del presente articolo.
9. Al fine di garantire le condizioni rigidamente controllate previste dall’articolo 9, comma 1, lettera c), della Direttiva 2009/147/CE, è istituita presso la Giunta regionale la banca dati regionale dei richiami vivi di cattura e di allevamento appartenenti alle specie di cui all’articolo 4 della legge 157/1992 detenute dai cacciatori per la caccia da appostamento. La Giunta ne determina, altresì, le modalità di implementazione. Nella banca dati confluiscono, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali:
a) i dati anagrafici relativi ai cacciatori che utilizzano, ai fini del prelievo venatorio, richiami provenienti da cattura o da allevamento;
b) i dati relativi alla specie e al codice identificativo riportato sul contrassegno inamovibile posto su ciascun esemplare di cattura, utilizzato da ciascuno dei soggetti di cui alla lettera a), ai fini del prelievo venatorio;
c) le quantità di richiami di allevamento distinti per specie utilizzati ai fini dell’esercizio venatorio.
Il mancato inserimento in banca dati dei suddetti dati comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 51, comma 1.
10. Le province e la Città metropolitana di Milano per il relativo territorio, esercitano i controlli sulle attività previste nel presente articolo.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
110. L'articolo è stato sostituito dall'art. 11, comma 1 della l.r. 7 agosto 2023, n. 2. Torna al richiamo nota
111. Il comma è stato modificato dall'art. 9, comma 1, lett. a) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4. Torna al richiamo nota
112. Il comma è stato sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. b) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4. Torna al richiamo nota
113. Il comma è stato modificato dall'art. 9, comma 1, lett. c) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4. Torna al richiamo nota
114. Il comma è stato sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. d) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4. Torna al richiamo nota
115. Il comma è stato modificato dall'art. 9, comma 1, lett. e) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4. Torna al richiamo nota
116. Il comma è stato modificato dall'art. 9, comma 1, lett. f) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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