LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993 , N. 26

Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività  venatoria(1)

(BURL n. 33, 1° suppl. ord. del 19 Agosto 1993 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1993-08-16;26

Art. 39.
Allevamenti.(19)
1. Con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, è disciplinato l’allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.(196)
2. Il titolare di un'impresa agricola autorizzata è tenuto a dare comunicazione alla Regione e alla provincia di Sondrio per il relativo territorio dello svolgimento dell’attività con la segnalazione delle specie di fauna selvatica allevate.(197)
2 bis. Le associazioni venatorie riconosciute e le organizzazioni professionali agricole possono stipulare accordi e convenzioni al fine di valorizzare la produzione locale e la cessione di fauna stanziale autoctona.(198)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
196. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 6, lett. e) della l.r. 5 maggio 2004, n. 12. Torna al richiamo nota
197. Il comma è stato modificato dall’art. 3, comma 4, lett. ll) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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