LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993 , N. 26

Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività  venatoria(1)

(BURL n. 33, 1° suppl. ord. del 19 Agosto 1993 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1993-08-16;26

Art. 40.
Specie cacciabili, periodi di attività venatoria ed attività di allenamento ed addestramento dei cani.(199)
1. Ai fini dell’esercizio venatorio è consentito abbattere gli esemplari di fauna selvatica appartenenti alle specie e per i periodi previsti dall’art. 18, comma 1, della legge n. 157/92, riprodotti nell’allegato C alla presente legge.
1 bis. Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio la caccia è consentita agli esemplari di fauna selvatica appartenenti alla specie beccaccia, che nel mese di gennaio nei soli ATC è cacciabile solo nei giorni di sabato e domenica.(200)
2. La regione, nella predisposizione del calendario venatorio regionale, in relazione alle specie di cui all’art. 18, comma 1, della legge n. 157/92 e non comprese nell’allegato II della direttiva 79/409/CEE, attua le disposizioni contenute nell’art. 1, comma 4, della legge 157/92.(201)
3. E' sempre vietato abbattere o catturare:
a) le femmine del fagiano di monte;
b) i tetraonidi e la coturnice delle Alpi, al di fuori della zona Alpi;
4. Previo parere dell’istituto nazionale per la fauna selvatica, la giunta regionale, qualora sia stato approvato il piano faunistico-venatorio territoriale, può modificare i termini per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali ed alle tradizioni locali delle diverse realtà territoriali; i termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell’anno. La modifica è concessa alla provincia di Sondrio se dotata del piano faunistico-venatorio territoriale.(202)
5. La Giunta regionale, sentito l’istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblica entro e non oltre il 15 giugno il calendario regionale e le disposizioni relative all'annata venatoria.
6. Il numero delle giornate di caccia settimanale non può essere superiore a tre a scelta, con esclusione del martedì e del venerdì nei quali l’esercizio dell’attività venatoria è sospeso.
7. La caccia nel territorio della zona Alpi è disciplinata dalle particolari disposizioni previste dall’art. 27, commi 4, 5 e 6.(203)
8. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì , la Regione e la provincia di Sondrio, per il relativo territorio, sentito l’istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, disciplinano diversamente l’esercizio venatorio da appostamento fisso alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre, integrandolo con due giornate settimanali di caccia.(204)
9. La caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un’ora dopo il tramonto.
10. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al becca ccino.
11. La caccia di selezione agli ungulati si svolge nei periodi di seguito indicati sulla base di specifici piani di prelievo, strutturati per sesso e classi di età, previa acquisizione del parere dell’ISPRA e, limitatamente ai comprensori alpini e agli ambiti territoriali di caccia, secondo specifiche disposizioni attuative adottate dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio: (205)
a) camoscio, cervo e muflone: dal 1 agosto al 31 dicembre;
b) capriolo: dal 1 giugno sino alla seconda domenica di dicembre in zona Alpi; dal 1 giugno al 30 settembre e dal 1 gennaio al 15 marzo al di fuori della zona Alpi;
c) cinghiale: tutto l’anno.
12 bis. L’allenamento e l’addestramento dei cani da caccia è consentito altresì, con le modalità previste dal calendario regionale, negli ATC o nei CAC a chiunque detiene dei cani da caccia, nei limiti di ammissione e previo il versamento di una quota di ammissione stabilita dal Comitato di gestione dell’ATC o del CAC in una misura minima pari al doppio della quota base di cui al comma 1 dell’articolo 32, che deve essere destinata per finalità di miglioramento ambientale e faunistico.(207)
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
199. La rubrica è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 31 luglio 2012, n. 15. Torna al richiamo nota
200. Il comma è stato aggiunto dall'art. 8, comma 1, lett. n) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13. Torna al richiamo nota
201. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 19, lett. a) della l.r. 8 maggio 2002, n. 7. Torna al richiamo nota
202. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 19, lett. b) della l.r. 8 maggio 2002, n. 7 e successivamente modificato dall’art. 3, comma 5, lett. a) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
203. Il comma è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lett. w) della l.r. 10 novembre 2015, n. 38. Torna al richiamo nota
204. Il comma è stato modificato dall’art. 3, comma 5, lett. b) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
205. Il comma è stato sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. o) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13. Torna al richiamo nota
206. Il comma è stato abrogato dall'art. 11, comma 8 della l.r. 10 agosto 2017, n. 22. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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