LEGGE REGIONALE 16 agosto 1993 , N. 26

Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività  venatoria(1)

(BURL n. 33, 1° suppl. ord. del 19 Agosto 1993 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1993-08-16;26

Art. 50.
Sanzioni penali. Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia, nonché chiusura o sospensione dell'esercizio.
1. Le sanzioni penali concernenti le violazioni della presente legge sono disposte dall’art. 30 della legge n. 157/92.
2. I provvedimenti, nonché le relative procedure e modalità di adozione, concernenti la sospensione, revoca e divieto di rilascio delle licenze di porto di fucile di caccia, nonché quelli relativi alla chiusura o sospensione dell’esercizio commerciale, sono disposti a norma dell’art. 32 della legge n. 157/92.
NOTE:
1. Per l’efficacia delle disposizioni della presente legge modificate dalla l.r. 25 marzo 2016, n. 7 vedi art. 4, comma 1, della l.r. 25 marzo 2016, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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