LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1999 , N. 28

Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio utilizzati per autotrazione(1)

(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 23 Dicembre 1999 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-12-20;28

Art. 3.
Definizioni, autorizzazioni e modalità di erogazione.
1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge vengono definiti:
a) con il termine "beneficiari" le persone fisiche residenti nel territorio dei comuni individuati dai provvedimenti della Giunta regionale di cui all’art. 2, comma 1, intestatarie di uno o più veicoli;
b) con il termine "veicoli" gli autoveicoli o motoveicoli soggetti ad iscrizione nei pubblici registri;
c) con il termine "identificativi" le tessere rilasciate ai beneficiari per i veicoli di cui sono proprietari.
2. Al fine di ottenere l’autorizzazione ad usufruire della riduzione del prezzo alla pompa della benzina e gasolio per autotrazione(3) i beneficiari inoltrano apposita domanda al comune di residenza.
3. Qualora il veicolo abbia più intestatari, ciascuno di essi, se residente nel territorio di cui al comma 1, lettera a), ha titolo alla richiesta di un identificativo.
4. L’identificativo non è cedibile e non può essere utilizzato per il rifornimento di un veicolo diverso da quello per il quale viene rilasciato.
5. Il beneficiario è tenuto a segnalare al comune che ha rilasciato l’identificativo il venir meno o le variazioni dei presupposti definiti al comma 1, lettere a) e b), nonché lo smarrimento od il furto dell’identificativo o del veicolo, immediatamente e comunque non oltre il terzo giorno dalla notizia dell’evento.
6. I beneficiari hanno titolo alla riduzione del prezzo alla pompa della benzina e gasolio per autotrazione(3) per ogni rifornimento effettuato in tutti i punti di vendita situati nel territorio regionale di cui all’art. 1, comma 2, e con le modalità fissate nel provvedimento previsto all’art. 2, comma 1.
7. La Giunta regionale, per le finalità previste dalla presente legge, istituisce con apposita deliberazione una banca-dati informatica per l’anagrafe dei beneficiari e definisce un sistema informatizzato per la rilevazione dei consumi di benzina e gasolio per autotrazione(3), in accordo con l’amministrazione finanziaria statale competente, anche mediante accordi di programma, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali" e successive modificazioni e integrazioni.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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