LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1999 , N. 28

Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio utilizzati per autotrazione(1)

(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 23 Dicembre 1999 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-12-20;28

Art. 5.
Autorizzazione alla vendita e obblighi dei gestori.
1. Sono autorizzati alla vendita della benzina e gasolio per autotrazione(3) a prezzo ridotto i gestori di punti vendita situati nel territorio dei comuni individuati dai provvedimenti della Giunta regionale di cui all’art. 2, comma 1.
2. Le comunicazioni intercorrenti tra i gestori e i comuni sono disciplinate dalla deliberazione della giunta regionale di cui all’art. 3, comma 7.
3. I gestori degli impianti sono tenuti a:
a) verificare che il veicolo sul quale viene effettuato il rifornimento sia quello risultante dall’identificativo;
b) effettuare le dovute registrazioni dei quantitativi erogati;
c) dare idonea evidenza al pubblico della propria fascia di appartenenza, delle riduzioni e dei prezzi praticati a seguito di quanto disposto dalla Regione.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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