LEGGE REGIONALE 4 agosto 2003 , N. 13

Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate

(BURL n. 32, 1º suppl. ord. del 08 Agosto 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-08-04;13

Art. 1.
Finalità.
1. La Regione e le province e Città metropolitana di Milano promuovono l’accesso al lavoro delle persone disabili nel rispetto delle scelte dei singoli destinatari, con il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle loro associazioni, delle famiglie, delle parti sociali, delle istituzioni, ivi comprese quelle del sistema educativo e formativo, delle cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), e dei consorzi di cui all’articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) , secondo le procedure di concertazione e le modalità operative stabilite dalla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia).(1)
2. A tale fine la Regione:
a) promuove e sostiene l’inserimento lavorativo in forma dipendente, autonoma ed autoimprenditoriale delle persone disabili;
b) promuove la cultura dell’integrazione e dell’inclusione sociale, tramite un sistema coordinato di azioni, volte a favorire l’inserimento lavorativo e la stabilizzazione nel posto di lavoro delle persone disabili, avvalendosi a tal fine anche della collaborazione e del coinvolgimento delle famiglie;
c) promuove l’organizzazione coordinata della rete dei servizi preposti all’inserimento lavorativo e dei servizi socio assistenziali, educativi, formativi operanti sul territorio.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi