LEGGE REGIONALE 4 agosto 2003 , N. 13

Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate

(BURL n. 32, 1º suppl. ord. del 08 Agosto 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-08-04;13

Art. 5.
Strumenti del collocamento mirato.
1. Il collocamento mirato è diretto all’obiettivo dell’inserimento al lavoro dei disabili e si realizza attraverso i seguenti strumenti:
a) analisi delle capacità e potenzialità professionali, delle attitudini dei disabili, dei caratteri dell’organizzazione del lavoro nel contesto di riferimento e delle possibilità più congrue offerte dal mercato del lavoro;
b) interventi di istruzione e formazione professionale, orientamento e tirocini, ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell’occupazione);
c) azioni di tutoraggio e di supporto all’inserimento professionale, anche rivolte ai contesti familiari e di provenienza dei destinatari degli interventi;
d) incentivi, contributi e ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della legge 68/1999 ;
e) agevolazioni per le assunzioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a) e b), della legge 68/1999 ;
f) adeguamenti di posti di lavoro di cui all’articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 68/1999 ;
g) utilizzo di modalità di telelavoro e di ogni altra modalità che favorisca l’accesso al lavoro delle persone disabili.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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