LEGGE REGIONALE 4 agosto 2003 , N. 13

Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate

(BURL n. 32, 1º suppl. ord. del 08 Agosto 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-08-04;13

Art. 6.
Convenzioni.
1. La Regione promuove le convenzioni di cui alla legge 68/1999 , mediante il supporto alla loro progettazione e realizzazione, in coerenza con gli strumenti del collocamento mirato e, per quanto concerne le convenzioni di cui agli articoli 11 e 12 della medesima legge, il coinvolgimento attivo delle cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 381/1991 al fine di raccordare le istanze dei disabili con quelle delle imprese.
2. Per favorire l’inserimento lavorativo nelle cooperative sociali di cui all’articolo 12 della legge 68/1999 di disabili di particolare gravità da individuarsi negli atti di indirizzo di cui alla l.r. 22/2006 sono previste forme di sostegno alle cooperative sociali che se ne fanno carico, secondo le modalità previste dai piani presentati dalle province e Città metropolitana di Milano. Le province e Città metropolitana di Milano possono autorizzare il prolungamento delle convenzioni finalizzate all’inserimento dei disabili presso le cooperative sociali, alle quali il datore di lavoro s’impegna ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, nell’ambito di quanto definito nell’articolo 12, comma 2, lettera c), della legge 68/1999 possono estendersi fino ad un massimo di ventiquattro mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi. (5)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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