LEGGE REGIONALE 4 agosto 2003 , N. 13

Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate

(BURL n. 32, 1º suppl. ord. del 08 Agosto 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-08-04;13

Art. 7.
Fondo regionale per l’occupazione dei disabili.
1. La Regione , in attuazione dell’articolo 14 della legge 68/1999 , istituisce con la presente legge il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, di seguito nominato "Fondo", ne disciplina le modalità di funzionamento e ne determina l’organo amministrativo.
2. Il Fondo è alimentato dalle somme versate dai datori di lavoro a titolo di contributo esonerativo, dalle sanzioni di cui alla legge 68/1999 e dai conferimenti di enti pubblici, enti di natura privata e soggetti comunque interessati alle finalità della presente legge.
3. La Regione con il Fondo finanzia, anche sulla base di piani presentati dalle province e Città metropolitana di Milano in relazione alle funzioni di competenza, le iniziative di cui all’articolo 3, comma 1. A tal fine, la Regione può integrare il Fondo con risorse proprie nell’ambito della Programmazione ordinaria nei limiti delle disponibilità del bilancio regionale.(7)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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