LEGGE REGIONALE 4 agosto 2003 , N. 13

Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate

(BURL n. 32, 1º suppl. ord. del 08 Agosto 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-08-04;13

Art. 10.
Inserimento al lavoro delle persone svantaggiate.
1. Le disposizioni degli articoli 3, 5, 6 e 9 della presente legge, finalizzate al sostegno dell’inserimento lavorativo delle persone disabili, si estendono alle persone svantaggiate secondo gli indirizzi, le procedure di consultazione e le modalità stabiliti dalla l.r. 22/2006.(11)
2. Ai fini della presente legge per "persone svantaggiate" si intendono quelle di cui alla legge 381/1991.
NOTE:
11. Il comma è stato modificato dall'art. 12, comma 1, lett. b) della l.r. 10 agosto 2018, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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