LEGGE REGIONALE 4 agosto 2003 , N. 13

Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate

(BURL n. 32, 1º suppl. ord. del 08 Agosto 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-08-04;13

Art. 12.
Norma finanziaria.
1. Alle spese per le iniziative a sostegno dell’inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), articolo 6, comma 2 ed articolo 7, comma 3, si provvede con le risorse stanziate all’UPB 2.5.3.1.2.79 "Politiche attive del lavoro e sviluppo dei servizi per l’impiego" a fronte degli introiti di cui all’articolo 7, comma 2 del "Fondo regionale per l’occupazione dei disabili" di cui all’UPB 3.4.10 "Introiti diversi" dello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2003 e successivi.
2. Alle spese per l’attività dell’Osservatorio di cui all’articolo 4 si provvede con le risorse stanziate all’UPB 2.5.3.1.2.79 "Politiche attive del lavoro e sviluppo dei servizi per l’impiego" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2003 e successivi.
3. Alle spese per le iniziative finalizzate al sostegno dell’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all’articolo 10 si provvede con le risorse stanziate all’UPB 3.6.1.1.2.87 "Rafforzare l’organizzazione del modello a rete dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali per anziani, disabili, minori e dipendenze" dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2003 e successivi.
4. Alle spese per gli interventi della presente legge concorrono, nel rispetto delle singole finalità, altresì i fondi di derivazione nazionale e comunitaria.
5. All’autorizzazione delle altre spese previste dalla presente legge si provvederà con successivo provvedimento di legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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