Legge Regionale 16 luglio 2007 , n. 16

Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi(1)

(BURL n. 29, 2° suppl. ord. del 19 Luglio 2007 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2007-07-16;16

ART. 199
(Delimitazione del parco)
1. Il parco regionale del Monte Netto, istituito ai sensi dell'articolo 16-bis della l.r. 86/1983 con legge regionale 8 giugno 2007, n. 11 (Istituzione del Parco regionale del Monte Netto) è classificato, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della l.r. 86/1983, come parco agricolo.
2. I confini del parco regionale e le diverse unità territoriali ed ecosistemiche sono individuati nella planimetria generale in scala 1:10.000, denominata 'Unità territoriali, paesistiche, ecosistemiche', costituita da 1 foglio, allegata al corrispondente atto di cui all'Allegato A della presente legge.
3. I confini del parco sono segnalati, ai sensi dell'articolo 32 della l.r. 86/1983, a cura dell'ente gestore di cui all'articolo 201, da apposita segnaletica, avente le caratteristiche previste dalla deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2004, n. 17173 'L.r. 30 novembre 1983, n. 86 e successive modifiche. Determinazione delle caratteristiche della segnaletica nelle aree protette regionali (P. R. S. 9.6.3 - Obiettivo 9.6.3.1)'.
NOTE:
1. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12, tutti i riferimenti ai consorzi di gestione dei parchi regionali, contenuti in disposizioni di leggi regionali e nei relativi provvedimenti attuativi, sono da intendersi fatti agli enti di cui all’articolo 22 della l.r. 30 novembre 1983, n. 86. In tal senso si considera conseguentemente modificata la l.r. 16 luglio 2007, n. 16. Vedi anche art. 2 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12 e art. 3 della l.r. 4 agosto 2011, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi