Legge Regionale 7 aprile 2008 , n. 13

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Istituzione del Parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone e ampliamento dei confini del parco regionale

(BURL n. 15, 2° suppl. ord. del 10 Aprile 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-04-07;13

Art. 2
(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi)(1) - Istituzione del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone e ampliamento dei confini del parco regionale)
1. Alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) alla prima riga del comma 1 dell'articolo 35 la parola 'naturale' è sostituita dalla parola 'regionale' ;
b) al comma 1 dell'articolo 36 le parole: 'e Vigano' sono sostituite dalle parole: ', Viganò, Merate e la Provincia di Lecco';
c) dopo l'articolo 38 è inserito il seguente articolo 38 bis:
'Art. 38 bis
(Disposizioni relative all'ampliamento dei confini del parco regionale)
1. Nelle aree oggetto di ampliamento in Comune di Merate, la variante al piano territoriale di coordinamento è adottata dal consorzio entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Istituzione del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone e ampliamento dei confini del parco regionale' ed è approvata secondo le modalità di cui all'articolo 19 della l.r. 86/1983.
2. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dallo strumento urbanistico vigente, nelle aree di cui al comma 1, fino alla data di adozione della proposta di piano territoriale e comunque per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della legge recante 'Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Istituzione del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone e ampliamento dei confini del parco regionale', non sono consentiti:
a) l'apertura di nuove cave;
b) il livellamento dei terrazzi e dei declivi;
c) l'alterazione e la distruzione di zone umide e torbiere;
d) l'abbandono o la costituzione di depositi permanenti o temporanei di rifiuti o materiali dismessi;
e) l'ammasso anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura all'esterno delle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi o dei cantieri nei quali tali materiali vengono utilizzati, fatta eccezione per l'ammasso di stallatico in attesa di interramento per la normale pratica agronomica;
f) la realizzazione di nuove derivazioni o captazioni d'acqua e l'attuazione di interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque, fatti salvi i prelievi funzionali alle attività agro-silvo-pastorali;
g) la chiusura di sentieri pubblici o di uso pubblico;
h) la chiusura degli accessi ai corpi d'acqua;
i) la trasformazione dei boschi, fatti salvi per gli interventi finalizzati all'arricchimento della biodiversità;
j) l'eliminazione delle siepi di specie indigene nelle aree agricole;
k) la costruzione di recinzioni delle proprietà se non per le aree di pertinenza delle abitazioni e delle strutture aziendali, nonché per attività di allevamento e per la salvaguardia provvisoria di vivai, di colture pregiate o di particolare valore, nei quali casi sono da eliminarsi una volta cessato l'utilizzo; non possono comunque essere realizzate recinzioni cieche o in elementi prefabbricati in calcestruzzo e simili, anche ad elementi discontinui, fatta salva la realizzazione di muretti a secco;
l) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali e dalle strade vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale;
m) l'allestimento e l'esercizio di impianti fissi e di percorsi e tracciati per attività sportive da esercitarsi con mezzi motorizzati;
n) l'apposizione e il rinnovo delle concessioni per cartelli o manufatti pubblicitari, ad eccezione di quanto relativo alla segnaletica pubblica, compresa quella al servizio del parco, nonché viaria, turistica e indicante edifici, servizi pubblici o aziende agricole.

3. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici vigenti, nelle altre aree oggetto di ampliamento, fino alla data di pubblicazione dell'approvazione della variante di piano territoriale e comunque per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della legge recante 'Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Istituzione del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone e ampliamento dei confini del parco regionale', si applicano le norme di salvaguardia della variante al piano territoriale di coordinamento adottata con deliberazione di assemblea consortile n. 4 del 30 gennaio 2006.';
d) dopo l'articolo 38 bis è inserita la seguente Sezione I bis:
'SEZIONE I bis
PARCO NATURALE DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE

Art. 38 ter
(Finalità e delimitazione del parco naturale)
1. Il parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone, istituito, ai sensi dell'art. 16 ter della l.r. 86/1983, con legge regionale recante 'Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Istituzione del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone e ampliamento dei confini del parco regionale', persegue le seguenti finalità:
a) conservare ed incrementare la biodiversità, le potenzialità naturalistiche, ecosistemiche e paesaggistiche del territorio e la funzionalità della rete ecologica;
b) promuovere la conservazione e la riqualificazione del paesaggio agricolo tradizionale e i suoi valori culturali e naturalistici, nonché quindi delle attività agricole ad esso correlate;
c) promuovere e disciplinare la fruizione dell'area ai fini sociali, culturali, educativi, ricreativi e scientifici.
2. I confini del parco naturale sono individuati nella planimetria in scala 1:10.000, allegata ai corrispondenti atti di cui all'allegato A della presente legge.

Art. 38 quater
(Gestione del parco naturale)
1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio di cui all'articolo 36.

Art. 38 quinquies
(Piano per il parco)
1. Il perseguimento delle finalità istitutive di cui all'articolo 38 ter, affidato all'ente gestore, è attuato attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell'articolo 19 della l.r. 86/1983. Il piano definisce l'articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la conservazione dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici e tradizionali, con particolare riferimento:
a) alle zone che presentano elementi naturalistici di notevole significato ecologico sia forestale sia faunistico;
b) ai complessi agricoli di valore storico e ambientale;
c) all'infrastrutturazione agricola di impianto storico, i terrazzamenti e centuriazioni connessi a importanti episodi storico-architettonici;

2. Il piano per il parco è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.
3. Il piano per il parco ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

Art. 38 sexies
(Regolamento del parco)
1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 394/1991 ed in attuazione dell'articolo 20 della l.r. 86/1983, l'ente gestore del parco approva il regolamento del parco naturale, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 38 ter e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali, il regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e determina la localizzazione e graduazione dei divieti.
2. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali.
3. Il regolamento è adottato dall'assemblea dell'ente gestore del parco e pubblicato per trenta giorni all'albo dell'ente gestore e degli enti territoriali interessati.
4. Entro i successivi trenta giorni dalla pubblicazione chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni, sulle quali decide l'assemblea in sede di approvazione definitiva del regolamento.
5. La deliberazione di approvazione del regolamento o l'avviso che non sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni all'albo dell'ente gestore e degli enti territoriali interessati. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia a cura dell'ente gestore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 38 septies
(Divieti)
1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente sezione e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato:
a) catturare, uccidere, disturbare gli animali, nonché introdurre specie non autoctone, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente gestore;
b) raccogliere e danneggiare le specie vegetali, introdurre specie vegetali non autoctone che possano alterare l'equilibrio naturale, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-forestali e fatta salva la raccolta di funghi e frutti del sottobosco, come regolamentati dall'ente gestore;
c) aprire ed esercitare l'attività di cava e miniera nonché l'asportazione di minerali;
d) aprire ed esercitare l'attività di discarica nonché abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere;
e) realizzare nuove derivazioni o captazioni d'acqua ed attuare interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque, fatti salvi i prelievi a fini agricoli autorizzati dal parco;
f) svolgere attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'ente gestore;
g) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi altro mezzo finalizzato alla cattura di specie animali, fatto salvo quanto previsto al comma a);
h) accendere fuochi all'aperto, se non connessi all'attività agricola o forestale, e ad eccezione di quanto praticato nelle aree destinate alla fruizione e nell'immediata adiacenza dei fabbricati;
i) trasformare, anche temporaneamente, le aree destinate ad uso agro-forestale, per finalità diverse da quanto compatibile con gli obiettivi elencati nell'articolo 38 ter, ed in particolare per finalità diverse da quelle agricolo-forestali e di riqualificazione naturalistica o paesaggistica, fatto salvo quanto regolamentato dal parco;
j) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo e per i mezzi di pubblico servizio.

2. Il regolamento del parco stabilisce le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 11, comma 4, della legge 394/1991.
3. Restano comunque salvi i diritti reali e gli usi civici, che sono esercitati secondo le consuetudini locali.

Art. 38 octies
(Norme finali)
1. Per quanto non previsto dalla presente sezione si applicano le norme della legge 394/1991, del d.lgs. 42/2004 e della l.r. 86/1983.
2. Fino all'approvazione del piano per il parco naturale continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel piano territoriale di coordinamento approvato con legge regionale 29 aprile 1995, n. 39 (Piano territoriale di coordinamento del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone) e successive modificazioni, nonché i piani di settore ed il regolamento approvati dall'ente parco, se non contrastanti con i divieti di cui al comma 1 dell'articolo 38 septies.';
e) all'ALLEGATO A, in corrispondenza del riferimento al parco di Montevecchia e Valle del Curone, è aggiunta, nella colonna 'Leggi di modifica', l'indicazione 'L.r. 'Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Istituzione del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone e ampliamento dei confini del parco regionale'', unitamente agli estremi della legge stessa, ed è aggiunta, in fine, la parte


Montevecchia e Valle del Curone (parco naturale)
L.r. ‹Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi) - Istituzione del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone e ampliamento dei confini del parco regionale›
          

NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 16 luglio 2007, n. 16 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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