Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 13
(Art. 12, L.R. 16/1996)
(Segretario generale della Presidenza)
1. Il direttore generale della presidenza opera alle dirette dipendenze del Presidente, ed oltre alle funzioni ed i poteri di cui all'articolo 16, assume la denominazione e il ruolo di segretario generale della presidenza; come tale, coordina l'azione amministrativa delle strutture della Giunta regionale, il raccordo a livello di struttura organizzativa con il Consiglio regionale, con gli organi e gli organismi dello Stato e con altri enti a carattere nazionale e internazionale, nonché la realizzazione degli indirizzi e dei programmi adottati dalla Giunta.
2. Il segretario generale è nominato dalla Giunta regionale, anche fra persone esterne all'amministrazione regionale. Lo stesso provvedimento ne determina contestualmente il trattamento economico particolare secondo quanto stabilito dall'articolo 29, comma 5.
3. Al segretario generale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 27 e 29.
4. Al segretario generale sono attribuite due unità che possono essere anche esterne all'amministrazione regionale, anche con qualifica dirigenziale, assunte con incarichi individuali di collaborazione mediante contratto di diritto privato a tempo determinato con le modalità di cui all'articolo 23, comma 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi