Legge Regionale 7 luglio 2008 , n. 20

Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale

(BURL n. 28, 1° suppl. ord. del 10 Luglio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-07-07;20

Art. 54
(Organismo indipendente di valutazione della performance)(37)
1. L’Ufficio di Presidenza, ai sensi del d.lgs. 150/2009, si avvale di uno specifico organismo denominato “Organismo indipendente di valutazione della performance” per la misurazione e la valutazione della performance della struttura organizzativa e dei dipendenti del Consiglio regionale.
2. L'Organismo indipendente di valutazione della performance è nominato dall’Ufficio di Presidenza per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.
3. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:
a) definisce il sistema di valutazione della performance organizzativa e individuale;
b) assicura la correttezza dei processi di valutazione e dell’utilizzo dei premi;
c) valida la relazione che evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati;
d) verifica il corretto funzionamento delle strutture con riferimento ai costi di funzionamento e ai rendimenti, alla corretta gestione delle risorse assegnate, all'imparzialità e all'efficienza dei procedimenti di competenza.
4. La validazione della relazione di cui alla lettera c) del comma 3 è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito.
5. L'Organismo indipendente di valutazione della performance è composto da tre componenti esterni, di cui uno con funzioni di presidente, dotati di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. Si applicano le incompatibilità previste dall’articolo 14, comma 8, del d.lgs. 150/2009.
NOTE:
37. L'articolo è stato sostituito dall'art. 7, comma 2, lett. i) della l.r. 5 agosto 2010, n. 13. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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