Legge Regionale 5 febbraio 2010 , n. 7

Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010

(BURL n. 6, 1° suppl. ord. del 08 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-05;7

Art. 1
(Trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte della Regione Lombardia, degli enti del sistema regionale e di altri enti nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo)
1. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari per il perseguimento di rilevanti finalità di interesse pubblico, individuate da espressa disposizione di legge, da parte della Giunta regionale, degli enti del sistema regionale, nonché di altri enti nei confronti dei quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, compresi gli enti che fanno riferimento a due o più regioni, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, è disciplinato con regolamento regionale, per quanto non legislativamente disposto, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. Il regolamento di cui al comma 1 individua:
a) i tipi di dati che ciascuno degli enti indicati al comma 1 può trattare;
b) i tipi di operazioni eseguibili sui dati di cui alla lettera a).
3. Il trattamento dei dati di cui al comma 1, se effettuato dal Consiglio regionale, è disciplinato con regolamento.
4. Restano in vigore, in quanto compatibili con le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3:(1)
a) il regolamento regionale 24 aprile 2006, n. 8 (Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Consiglio regionale della Lombardia);
b) il regolamento regionale 18 luglio 2006, n. 9 (Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della Giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti e agenzie regionali, degli enti vigilati dalla Regione Lombardia).
NOTE:
1. Il comma è stato abrogato sotto condizione dall'art. 8, comma 1, lett. b) della l.r. 24 dicembre 2013, n. 19 a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento adottato dal Consiglio regionale in base all' articolo 22 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, riguardante il trattamento dei dati sensibili e giudiziari per il perseguimento di rilevanti finalità di interesse pubblico, previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010). Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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