Legge Regionale 6 dicembre 2010 , n. 18

Disciplina del Difensore regionale

(BURL n. 49, 1° suppl. ord. del 10 Dicembre 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-12-06;18

Art. 15
(Relazioni al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale)
1. Il Difensore invia al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati i ritardi e le irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti. La relazione annuale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia e sui portali istituzionali della Giunta e del Consiglio regionale.(24)
2. Le commissioni consiliari possono ascoltare il Difensore per approfondimenti sui contenuti della relazione o nell'esercizio delle loro funzioni.
3. Il Difensore può anche inviare al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale, in ogni momento, relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione, formulando, ove lo ritenga, osservazioni e suggerimenti.
4. La Giunta regionale riferisce ogni due anni al Consiglio regionale sui provvedimenti adottati in merito alle relazioni ricevute dal Difensore.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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