Legge Regionale 3 agosto 2011 , n. 11

Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 ed al bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 31, suppl. del 03 Agosto 2011 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2011-08-03;11

Art. 8
(Fondo Rotativo per gli investimenti sanitari)(7)
1. Per garantire il sostegno agli investimenti in campo sanitario è istituito un fondo di rotazione destinato a finanziare gli interventi di ristrutturazione, di manutenzione, di adeguamento tecnologico, le attrezzature, gli adeguamenti alla normativa in materia di sicurezza e nuove costruzioni degli enti sanitari di cui all'allegato A1, Sezione II, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007) e di Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).(8)
2. I contributi del fondo di rotazione sono da rimborsare per la sola quota capitale secondo un piano di ammortamento a quote annuali costanti fino ad un massimo di anni trentatre. I rimborsi, introitati all'U.P.B. 4.5.205 'Recuperi di contributi per fondi di rotazione', previsti per il 2012 in € 5.000.000,00 e per il 2013 in € 12.000.000,00 sono assicurati a valere sulle risorse del Fondo sanitario regionale.(9)
2 bis. Il rimborso dei contributi del fondo di rotazione può essere assicurato con i proventi derivanti dalle alienazioni immobiliari, qualora gli stessi non siano prioritariamente finalizzati agli investimenti in ambito sanitario.(10)
2 ter. Con legge di approvazione del bilancio possono essere stabilite le quote dei rientri che concorrono in via definitiva alla riduzione delle somme da rimborsare.(11)
3. Il fondo è istituito all'U.P.B. 2.2.3.261 'Riqualificazione della rete di offerta dei servizi sanitari del bilancio regionale', la cui dotazione iniziale per l'anno 2011 è di € 348.000.000,00. Lo stanziamento per gli anni successivi sarà determinato con legge di approvazione del bilancio, alimentato anche dai rientri di cui al comma 2, quantificati per il 2012 in € 5.000.000,00 e per il 2013 in € 12.000.000,00. Le risorse stanziate sul fondo, per la parte proveniente dai rientri, sono reiscrivibili ai sensi dell'articolo 50 della l.r. 34/1978.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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