Legge Regionale 3 agosto 2011 , n. 11

Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 ed al bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 31, suppl. del 03 Agosto 2011 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2011-08-03;11

Art. 9
(Patto di stabilità territoriale)
1. La Regione, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 138 a 143, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)), provvede per gli enti locali ad integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale riguardo alla disciplina del patto di stabilità interno.
2. In applicazione del comma 1, la Regione provvede a comunicare agli enti locali il nuovo obiettivo di patto di stabilità interno e, contestualmente, comunica al Ministero dell'economia e delle finanze gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
3. La Giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento, previa intesa con ANCI Lombardia e UPL, sentiti la commissione consiliare competente e il Consiglio delle autonomie locali, le modalità applicative dei commi 1 e 2, anche tenendo conto degli indicatori di virtuosità individuati ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2011).
3 bis. Qualora entro i termini previsti dalla normativa nazionale non sia adottato, per ciascun anno, il provvedimento di cui al comma 3, la Giunta regionale, senza introdurre modifiche alle modalità di assegnazione dell’obiettivo di ciascun ente in termini di patto orizzontale e verticale, può prorogare, con propria deliberazione, le modalità applicative stabilite sulla base dell’intesa dell’anno precedente, apportando eventuali adeguamenti di carattere tecnico riguardanti il monitoraggio e la verifica degli adempimenti, nel rispetto dei contenuti sostanziali dell’intesa medesima.(12)
3 ter. Ulteriori spazi finanziari che dovessero essere destinati alla Regione, in aggiunta agli spazi assegnati ai sensi dell’articolo 1 bis del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono concorrere all’introduzione di un plafond sperimentale destinato ad interventi di particolare urgenza o rilevanza, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 138, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato “Legge di stabilità 2011”), secondo modalità anche diverse dall’intesa di cui al comma 3, individuate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la commissione consiliare competente.(13)
4. Le risorse individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della l. 220/2010 confluiscono nel fondo del bilancio regionale istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 6 novembre 2009 n. 23 (Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009/2011 a legislazione vigente e programmatico - II provvedimento di variazione).
5. E' abrogato l'articolo 4 della l.r. 23/2009(14), fatti salvi i commi 5 e 6.
NOTE:
12. Il comma è stato aggiunto dall'art. 62, comma 1 della l.r. 18 aprile 2012, n. 7 e successivamente sostituito dall'art. 9, comma 8 della l.r. 31 luglio 2013, n. 5. Torna al richiamo nota
13. Il comma è stato aggiunto dall'art. 7, comma 2, lett. b) della l.r. 16 luglio 2012, n. 12 e successivamente sostituito dall'art. 9, comma 8 della l.r. 31 luglio 2013, n. 5. Torna al richiamo nota
14. Si rinvia alla l.r. 6 novembre 2009, n. 23, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi