Legge Regionale 3 agosto 2011 , n. 11

Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 ed al bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 31, suppl. del 03 Agosto 2011 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2011-08-03;11

Art. 10
(Disposizioni non finanziarie)
1. Alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione)(15) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 9-bis le parole ', contestualmente al bilancio annuale e pluriennale della Regione' sono soppresse;
b) al comma 2 dell'articolo 9-bis le parole 'alla Conferenza regionale delle autonomie locali e funzionali che esprime il proprio parere entro e non oltre il 15 ottobre' sono sostituite dalle parole 'al Consiglio delle autonomie locali che esprime il proprio parere nel termine di cui all'articolo 11, comma 4, della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 22 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto d'autonomia) e comunque entro e non oltre il 15 ottobre';
c) al comma 1 dell'articolo 9-ter le parole 'e al documento strategico annuale' sono soppresse.
2. Alla legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani)(16) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 5è soppresso;
b) i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 5 sono sostituiti dai seguenti:
'2. La Giunta regionale destina le risorse del fondo regionale per la montagna alle zone omogenee di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali). A tal fine, ogni comunità montana presenta per il proprio territorio un programma integrato di sviluppo locale (PISL), ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale), di durata triennale, denominato PISL Montagna, ed è soggetto responsabile ai sensi del comma 4 del medesimo articolo.
3. I progetti compresi nella proposta di PISL Montagna sono individuati sulla base di processi di partenariato locale ai sensi dell'articolo 13 del regolamento regionale 12 agosto 2003, n. 18 (Regolamento attuativo della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 'Programmazione negoziata regionale'). I progetti individuati devono essere coerenti con la programmazione della comunità montana, presentare utilità per lo sviluppo del territorio e favorire le sinergie finanziarie con altri enti pubblici o privati. Ogni processo di partenariato locale prevede la convocazione, a cura del soggetto responsabile, di un tavolo di confronto cui partecipano i soggetti territoriali rappresentativi del sistema istituzionale, economico e sociale.
4. Al fine di assicurare l'armonizzazione e l'efficacia delle politiche della montagna, nonché la ricerca delle opportune sinergie tra i territori a livello provinciale e interprovinciale, la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 10, comma 3, della legge regionale recante (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 ed al bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) prevede e disciplina lo svolgimento, presso le sedi territoriali della Regione, di una fase di confronto e coordinamento delle proposte definite dalle comunità montane, prima della loro approvazione e presentazione alla Regione.
5. La proposta di PISL Montagna è approvata dall'assemblea della comunità montana e presentata alla Regione unitamente agli eventuali ulteriori interventi presentati e non inseriti nel PISL Montagna. La proposta deve contenere interventi definiti almeno a livello di studio di fattibilità.
6. La proposta di PISL Montagna è istruita e valutata dalla Direzione regionale competente in materia di programmazione e bilancio, anche avvalendosi di ERSAF (Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste).
7. Fermo quanto disposto dall'articolo 22 del r.r. 18/2003, la Giunta regionale, con la deliberazione di approvazione dello schema di PISL Montagna, fissa il termine massimo entro il quale il programma deve essere realizzato e determina le ulteriori conseguenze in caso di inadempimento.';
c) dopo il comma 7 dell'articolo 5 è inserito il seguente:
'7-bis. A decorrere dal triennio 2014-2016, la Giunta regionale approva ciascun PISL entro il 31 ottobre dell'anno precedente al triennio di operatività del programma.';
d) il comma 8 dell'articolo 5 è abrogato;
e) i commi 1 e 2 dell'articolo 12 sono sostituiti dai seguenti:
'1. La Regione finanzia, per il triennio 2011-2013, l'importo complessivo di € 76.000.000,00, stanziati all'UPB 3.2.3.114 'Territorio montano e piccoli Comuni' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per gli esercizi finanziari 2011-2013, per la realizzazione dei PISL Montagna di cui all'articolo 5, comma 2. Le disponibilità in bilancio sono € 28.500.000,00 per il 2011, € 28.500.000,00 per 2012 ed € 19.000.000,00 per il 2013.
2. Le comunità montane possono utilizzare, per le spese tecniche connesse alla realizzazione degli investimenti in relazione agli interventi programmati all'interno di ciascun PISL Montagna, fino ad un importo massimo pari al 15 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 1, nell'ambito della quota di riparto destinata alla zona omogenea per l'anno di riferimento.'.
3. In sede di prima applicazione dell'articolo 5 della legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani) come modificato dal comma 2 del presente articolo, la Giunta regionale, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, approva linee guida per l'avvio e l'accompagnamento dei processi di partenariato sul territorio e per garantire il coordinamento delle politiche regionali sulla montagna. In considerazione della natura sperimentale dello strumento del PISL Montagna e della necessità di celere definizione del percorso, la Giunta regionale può inoltre prevedere, per i PISL Montagna relativi agli anni 2011, 2012 e 2013, semplificazioni e adeguamenti procedurali rispetto a quanto disposto dal r.r. 18/2003; può altresì prevedere che il contributo regionale copra fino al 100 per cento del costo del singolo intervento ammesso e non trova applicazione quanto disposto dall'articolo 1, comma 5, lettera e), della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2007). Per l'anno 2011, le comunità montane presentano i PISL Montagna entro il 30 novembre.
4. Alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2008)(17), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6 bis dell'articolo 1 dopo le parole 'ai sensi dell'articolo 125 del d.lgs. 163/2006', sono aggiunte le parole 'nonché per la gestione dei procedimenti contrattuali di vendita e dismissione di beni immobili e mobili dai quali deriva un'entrata,';
b) dopo il comma 6 bis dell'articolo 1 è inserito il seguente:
'6 ter. A decorrere dal 1° gennaio 2012, per lo svolgimento di procedure di affidamento di servizi e forniture di qualsiasi importo e per le acquisizioni in economia di beni e servizi mediante cottimo fiduciario di importo pari o superiore al limite fissato dall'articolo 125, comma 11, del d.lgs. 163/2006, indette in via autonoma, gli enti del sistema regionale di cui all'allegato A1 della l.r. 30/2006 utilizzano la Piattaforma regionale Sintel, con esclusione dei casi preventivamente comunicati e adeguatamente motivati.'.
5. Per contribuire al contenimento dei tempi per la fornitura delle prestazioni e per favorire l'occupazione giovanile, la Regione garantisce che il servizio prenotazione delle prestazioni sanitarie mediante call center sia effettuato sul territorio regionale, sia pienamente integrato con le attività dei centri unici di prenotazione delle aziende sanitarie e ottimizzi le sinergie con le risorse strutturali disponibili.
6. La Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari per dare attuazione al comma 5.
7. Alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)(18)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 1 dell'articolo 8 dopo le parole 'all'emergenza urgenza' è aggiunto il seguente periodo: ', al coordinamento intraregionale delle attività trasfusionali e al coordinamento intraregionale ed interregionale dei flussi di scambio e compensazione di sangue, emocomponenti ed emoderivati. Per la fase di sperimentazione del servizio e in attesa della definizione da parte dello Stato dell'assetto organizzativo a regime, l'AREU garantisce l'operatività dei call center laici Numero Unico Emergenza (NUE) 112 sul territorio regionale.'.
8. Alla legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Istituzione del Comune di Gravedona ed Uniti, mediante fusione dei comuni di Consiglio di Rumo, Germasino e Gravedona, in provincia di Como)(19)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 1 dell'articolo 4è aggiunto il seguente:
'1 bis. Possono essere completati separatamente gli iter di approvazione già avviati al momento della fusione degli strumenti urbanistici dei comuni di cui al comma 1.'.
NOTE:
15. Si rinvia alla l.r. 31 marzo 1978, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
16. Si rinvia alla l.r. 15 ottobre 2007, n. 25, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
17. Si rinvia alla l.r. 28 dicembre 2007, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
18. Si rinvia alla l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
19. Si rinvia alla l.r. 10 febbraio 2011, n. 1, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi