Legge Regionale 3 agosto 2011 , n. 11

Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 ed al bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 31, suppl. del 03 Agosto 2011 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2011-08-03;11

Art. 11
(Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche))
1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)(20) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera i bis) del comma 1 dell'articolo 29 è sostituita dalla seguente:
'i bis) adottare, con deliberazione della Giunta regionale, linee guida per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 28, comma 1, lettera e bis), finalizzate ad armonizzare sul territorio regionale e a semplificare le procedure amministrative e di autorizzazione all'installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, graduando le procedure di cui all'articolo 6, commi 9 e 11, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) ed in conformità con i principi e i contenuti del provvedimento di Giunta che individuerà le aree non idonee di cui al comma 1 bis;';
b) al comma 1 dell'articolo 29 dopo la lettera i bis) è aggiunto il seguente:
'i ter) definire, con deliberazione della Giunta regionale e ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del d.lgs. 152/2006, criteri, modalità e metodologie per lo svolgimento delle procedure di verifica di assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale (VIA) che tengano conto dello stato territoriale e ambientale esistente, con particolare riferimento alla tutela della risorsa idrica.';
c) dopo il comma 1 dell'articolo 29 sono aggiunti i seguenti:
'1 bis. Nelle more della definizione della programmazione regionale a seguito della assegnazione alla Regione della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'legge finanziaria 2008'), la Giunta regionale individua le aree non idonee all'istallazione di specifiche tipologie di impianti a fonte di energia rinnovabile, in attuazione delle linee guida approvate con il decreto ministeriale 10 settembre 2010 di cui all'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).
1 ter. A partire dalla data di efficacia della delibera di cui al comma 1 bis), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, nelle aree individuate come non idonee non possono essere rilasciate le autorizzazioni uniche di cui all'articolo 12 del d.lgs. 387/2003, e non possono essere effettuati gli interventi soggetti a procedura abilitativa semplificata o a comunicazione di cui all'articolo 6 del d.lgs. 28/2011 e al comma 1, lettera i bis), del presente articolo.
1 quater. A seguito dell'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 167, della l. 244/2007, la Giunta regionale aggiorna il Programma energetico ambientale regionale (PEAR) di cui all'articolo 30, comma 2.'.
NOTE:
20. Si rinvia alla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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