Legge Regionale 21 ottobre 2013 , n. 8

Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico

(BURL n. 43, suppl. del 22 Ottobre 2013 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-10-21;8

Art. 13
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri finanziari derivanti per la Regione dalle iniziative di carattere generale di cui all'articolo 4 quantificati in 200.000,00 euro si fa fronte per il triennio 2013-2015 mediante riduzione di pari importo della disponibilità di competenza e di cassa della missione 20 'Fondi e accantonamenti' - programma 01 'Fondo di riserva' e corrispondente incremento della missione 14 'Sviluppo economico e competitività' - programma 02 'Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015.
2. Ai restanti oneri connessi a interventi di natura sociosanitaria derivanti dall'applicazione dell' articolo 4, quantificati in 1.000.000,00 euro annui, coerentemente al disposto di cui all'allegato C) della deliberazione della Giunta regionale 14 maggio 2013, n. 116 e di cui al comma 17 dell'articolo 6 della legge regionale 31 luglio 2013, n. 5 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013 ed al bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), si fa fronte per il 2013, con le risorse finanziarie allocate al titolo I spese correnti, missione 13 'Tutela della salute' - Programma 01 'Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015.
3. A decorrere dal 2014 le spese di cui al comma 2 sono determinate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione).
4. I minori introiti derivanti dall'applicazione dell'agevolazione fiscale di cui al comma 5 dell'articolo 4, stimati in 4.000.000,00 euro annui, sono compensati dalle maggiori entrate, stimate in ugual misura, derivanti dall'applicazione dell'aggravio fiscale di cui al comma 7 dello stesso articolo.
5. A partire dagli esercizi successivi al 2015 sono annualmente aggiornati con legge di approvazione del bilancio i dati relativi alle minori o maggiori entrate di cui al comma 4 e gli eventuali scostamenti delle minori rispetto alle maggiori entrate sono ricondotti nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio.(23)
NOTE:
23. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. l) della l.r. 6 maggio 2015, n. 11. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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