Legge Regionale 24 giugno 2014 , n. 18

Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori

(BURL n. 26, suppl. del 26 Giugno 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-06-24;18

Art. 5
(Interventi di sostegno abitativo)
1. La Regione promuove interventi di sostegno abitativo a favore dei coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio economico, che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa familiare in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi.
2. Gli interventi di cui al comma 1, consistono in:
a) promozione di protocolli d'intesa con gli enti locali e gli enti pubblici e privati per la concessione di alloggi a canone agevolato in prossimità del luogo di residenza dei figli o comunque nelle immediate vicinanze, al fine di facilitare le relazioni tra genitori e figli minori;
b) promozione di idonee forme di locazione agevolata e temporanea con gli enti pubblici e privati per un periodo massimo di trentasei mesi;
c) assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in via d'urgenza, in deroga alle graduatorie comunali e al requisito di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g), del regolamento regionale 10 febbraio 2004, n. 1 (Criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).
3. Ai fini della formazione delle graduatorie per l'assegnazione di alloggi a canone sostenibile, ai sensi della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), ai soggetti di cui al comma 1è attribuito un peso equivalente a quello riconosciuto ai nuclei familiari assoggettati a procedure esecutive di sfratto.
4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale apporta al regolamento regionale 1/2004 le modifiche necessarie per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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